7 Maggio 2008

Il Garante boccia la diffusione dei redditi online



ROMA L`Autorità garante per la privacy ha giudicato illegittima la modalità di diffusione dei dati sulle dichiarazioni dei redditi operata dall`Agenzia delle entrate. Il Collegio dell`authority (presieduto da Francesco Pizzetti), nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione online, ha stabilito poi che l`Agenzia dovrà far cessare definitivamente l`indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l`anno 2005. All`origine della decisione, il contrasto con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell`Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. L`inserimento dei dati in Internet, inoltre – prosegue il Garante – appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati. L`uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L`immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (senza “filtri“) da parte dell`Agenzia ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno. Non è stato chiesto poi al Garante il parere preventivo prescritto per legge, specificando poi che va ritenuta illecita anche l`eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell`Agenzia, il che porterebbe a conseguenze di carattere civile e penale. Sarà contestata all`Agenzia anche l`assenza di un`idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati ed ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo il Garante, infine, “resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge. La Procura di Roma acquisirà il testo integrale dello stesso, che va ad aggiungersi agli altri elementi raccolti dalla Polizia postale e consegnati lunedì al procuratore aggiunto Ionta e al pm Polino. Differenti le reazioni delle associazioni consumatori. L`Adoc si dichiara “soddisfatta della decisione dell`Autorità“, e annuncia che chiederà alla Polizia postale l`oscuramento dei siti web che permettono ancora il prelievo dei dati sensibili. Plauso anche dal Codacons, mentre perplessità viene espressa dal Movimento difesa del cittadino (Mdc). Benché “le modalità con cui sono stati diffusi i dati non sono state le migliori possibili e – osserva il Mdc -, restiamo dell`idea che la pubblicità dei dati fiscali, come quella degli affittuari delle case degli enti pubblici o i titolari delle pensioni d`oro non sia un incentivo al voyeurismo e all`invidia sociale, come qualcuno ha affermato in questi giorni; ma piuttosto permetta un controllo sociale su aspetti importanti del rapporto tra cittadini e Stato“.

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