Ditelo al Codacons
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fonte:
- Libertà
Adeguamento automatico dell`indennizzo pagato in ritardo
Con la sentenza n. 395 del 11.01.2007, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito alla natura dell`obbligazione assunta dall`assicuratore in materia di assicurazione contro i danni. La Suprema Corte, infatti, in presenza di identiche fattispecie, talora aveva previsto che detta obbligazione costituisse debito di valuta e, pertanto, essere rivalutato solo se il creditore-danneggiato dimostrava di aver subìto un danno maggiore di quellocompensato con gli interessi legali. In altri momenti, invece, la corte aveva previsto che tale obbligo avesse natura di debito di valuta e, quindi, soggetto a rivalutazione. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di indennizzo, oltre rivalutazione monetaria, avanzata dalla moglie per l`invalidità permanente del marito conseguentemente alle lesioni subìte in seguito ad incidente stradale. La moglie agiva in qualità di erede in quanto, nell`attesa di ricevere i soldi dovuti dall`Assicurazione, il marito era defunto. La questione è sorta proprio per l`atteggiamento della Compagnia Assicuratrice, la quale non si era attivata per sottoporre a visita medica l`assicurato dimostrandosi, altresì, inerte nel liquidare l`indennità dovuta in quanto non riteneva assolutamente applicabile la rivalutazione monetaria dell`importo da indennizzare in quanto nel contratto era previsto un massimale, accettato da entrambe le parti. Su tale questione si è quindi pronunciata la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. n. 395 del 11.01.2007, stabilendo che l`obbligazione assunta dall`assicuratore, nello specifico assicurazione contro gli infortuni, è debito di valore, anche qualora le parti stabiliscano un massimale. Tale debito ha la funzione di reintegrare la perdita subita dal patrimonio dell`assicurato e, pertanto, è sottoposto ad adeguamento automatico in relazione alla sopravvenuta svalutazione della moneta. La previsione del massimale, che limiterebbe la responsabilità dell`assicuratore, non può trasformare l`obbligazione di risarcimento del danno nascente dal contratto di assicurazione in un`obbligazione di pagamento di una somma determinata. Per quesiti scrivere una mail a [email protected] oppure telefonare al numero verde 800-050800
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