Il gestore deve garantire l`inviolabilità della linea
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fonte:
- Libertà
Il gestore deve garantire l`inviolabilità della linea Bollette telefoniche – Consumatori – Internet
– Dialer Sentenza del Tribunale di Genova, Sez. V, del 20 febbraio 2006 Con la sentenza in epigrafe si richiama nuovamente l`attenzione dei consumatori su di un problema da tempo diffuso sul web italiano ed attinente la questione dei “dialer“. Con il termine dialer (dall`inglese “to dial“ che significa comporre un numero telefonico) si intendono quei programmi e/o files eseguibili che vengono installati dai gestori di alcuni siti Internet al fine di attivare una connessine Internet attraverso un determinato numero telefonico a tariffazione maggiorata. Il problema nasce dal fatto che non è l`utente a comporre manualmente il numero sulla tastiera, né questo gli compare sullo schermo e di conseguenza non riesce a percepire l`esatto costo del servizio in uso. Tale insidiosa questione, già riscontrata nelle vecchie connessioni Internet analogiche, si è riproposta, spesso con risvolti economici assai più dirompenti, nell`ambito delle connessioni Internet ADSL e ADSM. Più in particolare il Giudicante nella sentenza in epigrafe ha dato pienamente ragione a parte attrice – che lamentava un traffico abnorme con connessioni telefoniche a servizi non richiesti – in quanto la compagnia telefonica non ha il diritto all`ottenimento delle somme derivanti dagli accadimenti involontari, spesso illegali, che vedono l`utente di Internet vittima di installazioni automatiche, dialer e quanto altro. Di rilievo evidenziare che, nel corso dell`istruttoria, il Giudice si è avvalso di consulenza tecnica d`Ufficio nella quale sono state esperite precise indagini sui risvolti materiali ed economici del programma di connessione “dialer“. Le risultanze tecniche hanno, di fatto, chiarito come il gestore telefonico trattiene il 30% degli importi realizzati dai vari numeri a pagamento, che ulteriormente si sommano all`importo della telefonata vera e propria. Tali programmi o file sono usati illecitamente grazie anche alla fragilità dei sistemi operativi maggiormente in uso. La compagnia telefonica, a detta del Giudicante, “poteva essere“ ( e non poteva non essere) al corrente del rischio rappresentato dai “dialer“ e che pertanto poteva proteggere l`utente medio dalla loro aggressione. Da ciò l`espresso inquadramento del contratto di utenza telefonica nella figura giuridica della fornitura – appalto (art. 1977 c.c.) da cui ne consegue che il gestore telefonico si assume con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, la garanzia per la buona effettuazione del servizio. Gli obblighi del gestore telefonico, pertanto, non si risolvono esclusivamente nella fornitura tecnica del servizio telefonico e delle apparecchiature connesse, ma anche nel garantire per quanto possibile in base allo stato della tecnica impiegata l`inviolabilità e l`inaccessibilità alla linea da parte di terzi. Per quesiti scrivere una mail a [email protected] oppure telefonare al numero verde 800-050800.
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