Risarcimento per i danni subiti con lo spamming
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fonte:
- Libertà
LA DOMANDA – Ricevo continue e-mail pubblicitarie da una società che commercia vini e prodotti tipici e fino ad oggi, nonostante abbia chiesto più volte di interrompere ogni comunicazione, l`invio delle e-mail continua. Cosa posso fare? IL CODACONS RISPONDE – Il comportamento da lei descritto viene comunemente definito spamming, che consiste nell`utilizzo di dati personali senza la necessaria autorizzazione dell`interessato. La direttiva n. 2002/58/Ce, l`art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), oltre che il Garante per la protezione dei dati personali, impongono che l`invio di messaggi pubblicitari mediante dispositivi automatici di chiamata – posta elettronica, fax, mms o sms – sia preceduto dalla raccolta del consenso dell`interessato, senza alcun onere a carico dello stesso (ad esempio è vietato imporre all`interessato di esercitare attivamente il proprio diritto a non ricevere comunicazioni). I messaggi inoltre devono indicare la fonte di provenienza del messaggio, soggetto, oggetto e indirizzo presso cui i destinatari possono esercitare i propri diritti. Può accadere che chi le ha inviato le e-mail non gradite abbia acquistato i suoi dati da altro soggetto. E` importante sapere che chi acquisisce da terzi banche dati ha i seguenti obblighi: accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione dei propri dati a terzi, compreso il loro utilizzo ai fini dell`invio di materiale pubblicitario; inviare all`interessato il messaggio di informativa sul trattamento dei dati personali previsto dall`art. 13 codice anzidetto. La Giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi in materia e di riconoscere a colui che abbia subito spamming il risarcimento dei danni subiti (perdite di tempo, tensioni, interferenze nella sfera privata ecc.) oltre al rimborso delle spese giudiziali, ove lo stesso provi di aver ricevuto un messaggio senza aver precedentemente fornito al mittente il proprio consenso (Giudice di Pace di Napoli 17/2/2007; Tribunale di Latina 19/6/06; Giudice di Pace di Napoli 10/6/2004). Lei potrà altresì segnalare il comportamento illegittimo al Garante della protezione dei dati personali, il quale ordinerà allo spammer di porre immediatamente termine alla turbativa, comminandogli, ove lo ritenesse opportuno, il pagamento di una multa. Per quesiti scrivere una mail a [email protected] oppure telefonare al numero verde 800-050800.
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