Alimenti corrisposti dal coniuge non affidatario dei figli: regime delle spese straordinarie.
”Le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie relative, fra l’altro, a prestazioni sanitarie mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario, mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita, comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano tra quelle straordinarie. Laddove le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superino i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario, ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario ha diritto a essere coinvolto in tali scelte. Le decisioni concernenti le attività meramente ricreative dovranno essere concordate preventivamente dai genitori, non ricorrendo, in ordine a esse, il presupposto della necessità, tale da giustificare una libera iniziativa del genitore presso il quale la minore risulti collocata”.
Cass. Sezione I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925
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